Strada Privata, ma di uso pubblico
Comune responsabile per la manutenzione.
Strada privata sentenza 3216 07/02/2017
Strada privata ad uso pubblico la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 07/02/2017 n° 3216) in materia di responsabilità dell’ente locale per difetto di manutenzione della vie privata.
La pronuncia è interessante in quanto non riguarda una pubblica via, ma privata. Gli ermellini chiariscono che se laddove la strada sia privata, ma aperta al pubblico transito, è confermata la responsabilità del Comune per la sua manutenzione.
Nel caso di specie il Comune era stato citato in giudizio da parte di un soggetto che aveva subìto danni fisici in seguito ad una caduta su strada accidentata. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre la Corte d’appello esprimeva contrario parere trattandosi di prcorso di proprietà privata.
In ultimo grado parte attrice evidenziava che la strada, pur essendo privata, era di uso pubblico e, pertanto, il Comune aveva l’obbligo di effettuare la dovuta manutenzione.
I giudici di Cassazione hanno confermato che l’ente locale ha il dovere di provvedere alla messa in sicurezza non solo delle strade pubbliche, ma anche delle aree limitrofe. In particolare, se il comune consente al pubblico di utilizzare una strada privata, dovrà necessariamente assumersi l’obbligo di effettuare la dovuta manutenzione della stessa, in base al seguente principio:
“È in colpa la pubblica amministrazione la quale ne provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della circolazione stradale, ne provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o perle sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.