RICORSO riggettato per condotta colposa

Ricorso rigettato per condotta colposa

Civile Ord. Sez. 3 Num. 30921 Anno 2017

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 22/12/2017

 

R.G.N. 16963/2015   Cron. 30921

ORDINANZA

sul ricorso 16963-2015 proposto da:

  1. S,., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ………………, presso lo studio dell’avvocato G.I., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso, unitamente all’avvocato S.F. L. difensore di sé medesimo; promuove ricorso.

– ricorrente –
Contro 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI in persona del Presidente e l.r. A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ……………….., presso lo studio dell’avvocato A.M. , rappresentata e difesa dall’avvocato F.M. giusta procura speciale in calce al controricorso;

  • controricorrente –

avversonla sentenza n. 1872/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/12/20414;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. F.D.S.;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. A.C., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso

Fatti di causa

  1. La domanda di ricorso, proposta, dinanzi alla sezione distaccata di Tropea del Tribunale di ……….. con citazione notificata il 07/11/2003, da S.L. contro l’Amministrazione Provinciale di quel medesimo Capoluogo per il risarcimento dei danni patiti a seguito di una scarpata contigua alla sede stradale, occorsogli il 16/12/2002, fu accolta in parte e, riconosciuta una paritaria concorrente colpa dell’attore per non aver egli osservato il limite di velocità esistente, né tenuto andatura adeguata allo stato dei luoghi ed alle condizioni metereologi che, gli furono riconosciuti postumi invalidanti permanenti in ragione del 28% e liquidati i danni in euro 62.608,40 (oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino alla decisione, più interessi legali sul totale da tale al soddisfo).
  2. La relativa sentenza, depositata il 02/02/2010, fu gravata di appello dal S.L. e, in difetto di appello incidentale, l’adita corte territoriale ritenne irrilevante il titolo della responsabilità per l’operatività del concorso del fatto colposo del creditore anche in caso di sussunzione della fattispecie entro l’art. 2051 cod. civ., respinse la doglianza sulla correttezza dell’applicazione delle tabelle e sull’omessa considerazione del danno morale, ma accolse in gran parte quella sull’inadeguatezza della liquidazione del danno da invalidità temporanea, con finale condanna al pagamento di ulteriori euro 4.000 circa e rideterminato il carico delle spese (per metà compensate e poste per C.T.U. per intero a carico dell’appellata).
  3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 31/12/2014 col n. 1872, ricorre oggi il S.L., affidandosi a quattro motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Provinciale di ………………….; e, per l’adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del 16/11/2017, il Pubblico Ministero deposita le sue conclusioni scritte (di rigetto del ricorso) ed entrambe le parti memoria ai sensi, rispettivamente, del secondo e del terzo periodo dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ., come inserito dal co. 1, lett. F), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. Con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.

Ragioni della decisione

  1. Il ricorrente si duole:
  • col primo motivo, di «violazione e falsa applicazione dell’art. 163, 1° comma, n. 3) e 5) c.p.c.»: in particolare rilevando che dall’atto di citazione si comprendesse chiaramente come fosse stata dedotta anche la responsabilità ex 2051 cod. civ. , sulla quale si era pure difesa controparte;
  • col secondo motivo, di «violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 3 [sic] 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3) e 5) c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti circa le non conformi caratteristiche del guard-rail alla legge 21/4/1962, n. 181 ed al d.m. 18/2/1992, n. 223»: in sostanza lamentando l’erroneità della valutazione del concorso della velocità e della sua elevatezza, dinanzi alla non conformità del guard rail alle regole tecniche vigenti;
  • col terzo motivo, di «violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1 comma c.c., 2059 c.c. e dell’art. 32 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c. ed omesso esame di un fatto oggetto oggettivo [sic] decisivo per il giudizio costituito dalla valutazione della documentazione sanitaria e della C.T.U. medico-legale in relazione all’art. 360, 1° comma, n.3) e n. 5) c.p.c.»: censurando non solo la decurtazione per il concorso in colpa invece negato, ma comunque – siccome inadeguata – la liquidazione del danno biologico (sia quanto l’importo di euro 100, inferiore a quanto previsto dalle tabelle di Milano, sia per le significative differenze con quanto queste avrebbero potuto consentire in relazione alla serietà dellle lesioni patite);
  • col quarto motivo, di «violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3) c.p.c.»: deducendo l’erroneità della compensazione delle spese di lite per la metà, siccome dovuta all’erroneo riconoscimento del concorso di colpa di esso danneggiato.
  1. La contro ricorrente eccepisce l’inammissibilità: del primo motivo per difetto di interesse; del secondo, perché incentrato su censure di fatto o di merito, perché carente il ricorso della trascrizione dei passaggi salienti della consulenza tecnica di ufficio contestata, perché non configurabile un omesso esame nella valutazione comunque complessiva delle circostanze di fatto; del terzo, perché la personalizzazione è avvenuta ed è incensurabile e perché la documentazione sanitaria addotta come pretermessa non è stata trascritta in ricorso; del quarto, perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice, non sindacabile in sede di legittimità.
  2. Il Pubblico Ministero rileva la carenza di interesse sul primo motivo e, del secondo, deduce l’inammissibilità in quanto involgente censure di merito alla ricostruzione da parte del C.T.U., ritenute assorbite le altre doglianze.
  3. Nelle memorie, poi: il ricorrente ribatte invocando i principi ex art. 2051 cod. civ. ed insistendo sulla circostanza della mancata indagine sull’idoneità del guard-rail, se costruito a norma di legge, ad assorbire l’impatto con il suo veicolo, nonché sul carattere apodittico dell’affermazione di una sua colpa concorrente; la contro ricorrente illustra ulteriormente le difese già svolte.
  4. Ciò posto, il primo motivo è effettivamente inammissibile, per difetto di interesse all’impugnazione sotto il profilo prospettato: la corte territoriale ha motivato esaurientemente – e correttamente – sull’irrilevanza della fattispecie di responsabilità entro cui sussumere la vicenda, visto che anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. il concorso della condotta colposa del danneggiato bene avrebbe potuto rilevare, una volta comunque ammessa la responsabilità della convenuta, ai fini della possibile limitazione della liquidazione dei danni conseguenti.
  5. Infatti, se è vero che, ai fini della fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ., è sufficiente per il danneggiato la prova del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è vero pure che l’allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito o ad escludere il nesso causale, deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purchè risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l’allegazione del fortuito o della causa efficiente alternativa ma esclusiva integrando una mera difesa la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ.: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).
  6. E tanto la corte territoriale ha fatto in concreto, giungendo alla prova della sussistenza di un concorso della condotta colposa della vittima e poi quantificandola: ciò che correttamente vale a limitare, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., come richiamato in sede di disciplina della responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 cod. civ., il danno risarcibile sia ai sensi dell’art. 2043 che dall’art. 2051 cod. civ., con conseguente irrilevanza, se non altro nella fattispecie in esame, della sua puntuale – o di una sua migliore – qualificazione.
  7. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato: benché effettivamente si fosse dedotta l’idoneità astratta del guard-rail ad evitare l’evento, è innegabile che la conclusione della corte territoriale sulla sussistenza del concorso di colpa si articola in una ricostruzione di fatto della velocità di guida del danneggiato stesso e dell’effettiva inadeguatezza della sua condotta in rapporto alle circostanze di luogo (violazione dei segnali di pericolo in un tratto dalle caratteristiche oggettivamente insidiose) ed alle condizioni metereologi che (pioggia), desunta – tra l’altro e ben significativamente – dalla stessa descrizione dell’evento da parte del danneggiato (sbandamento e scarroccia mento laterale di diversi metri, urto sul guard-rail di destra, suo piegamento e conseguente sua funzione di rampa per il volo nella sottostante scarpata).
  8. Non solo tale ricostruzione è tutt’altro che apodittica, ma deve essa dirsi congruamente basata su dati fattuali comunque apprezzati e ricavati dal complesso degli elementi istruttori, il cui eventuale ma evidente e macroscopico travisamento (unico, in estrema ipotesi, a potere rilevare) neppure è stato adeguatamente reso oggetto di censura in questa sede: al riguardo, una riconsiderazione della ricostruzione del fatto è sempre preclusa nella presente sede di legittimità, a maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (come da consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. u. n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti).
  9. A questo punto, va ricordato che la teoria generale del diritto riconduce al novero dei danni risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità: una volta verificatasi una determinata sequenza di fatti ed eventi, tra loro legati da un nesso causale, inteso a sua volta come relazione tra i due caratterizzata dall’idoneità di uno di quelli a determinare il successivo in base a leggi naturali (o anche solo a regole di comune esperienza), tale relazione va apprezzata secondo il criterio della causalità adeguata 8sul quale, amplissimamente e per tutte, v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576); in base al quale neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendo osi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale.
  10. Quest’ultimo, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l’antecedente necessario.
  11. Tanto premesso, possono qualificarsi risarcibili conseguenze immediate e dirette (come si esprimeva già Cass. 17/12/1963, n. 3184, sia pure ai fini dell’art. 1223 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale) conseguenze normali od ordinarie originate (ovvero causate) dall’evento dannoso secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, sicchè devono ritenersi esclusi quei danni che siano un riflesso lontano dall’inadempimento e non possano a questo punto essere riallacciati dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause e circostanze estrinseche, senza le quali il danno ulteriore stesso non si sarebbe verificato. A mano a mano che la sequenza causale progredisce e si allontana dall’evento che ad essa ha origine, in altri termini, l’intervento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad escludere la riferibilità – appunto diretta ed immediata – a quel primigenio.
  12. Ed il novero delle conseguenze ulteriori perdute va limitato, sostanzialmente, alla figura tradizionale del lucro cessante ed alla c.d. perdita di chance, da intendersi: il primo, come l’accrescimento patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito o il decremento patrimoniale che egli avrebbe evitato se, ad impedire il primo o a cagionare il secondo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno (per tradizionale insegnamento: v. già in tal senso Cass. 16/04/1969, n. 1207; ma comunque non comprendendosi gli eventi ipotetici o legati a condizioni incerte – tra molte altre, V. Cass. 03/09/1994, n. 7647 – e quelli l’attesa della cui verificazione non sia sorretta da – o fondata su – un’obiettiva e ragionevole attendibilità: Cass. 10/12/1971); la seconda, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene (che solo a queste condizioni non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione: Cass. 14/03/2017, n. 6488), la cui concretezza ed effettività, siccome riferite ad un evento futuro, devono possedere un grado di elevatissima probabilità, se non di vera e propria diagnosi (ma riferita al momento dell’accadimento del fatto indicato come dannoso).
  13. In applicazione dei principi suddetti alla fattispecie, una volta riconosciuto il nesso causale tra la cosa, vuoi perché oggetto di custodia, vuoi perché la sua carenza strutturale intrinseca od originaria fosse manifestazione di colpa specifica o generica del danneggiante (e quindi ribadita l’indifferenza delle due ragioni di responsabilità ai sensi, rispettivamente, dell’art. 2051 o dell’art. 2043 cod. civ.), il danno che può essere oggetto di risarcimento è esclusivamente quello che si è verificato in concreto in dipendenza immeditata e diretta dell’evento, cioè il cedimento del guard-rail, come poi imputato causalmente anche – ed in misura paritaria – della condotta colposa della vittima, che lo ha attinto con una forza notevolissima, prodotta all’esito di una serie di malaccorte manovre, tutte colpose (o, a tutto concedere, colposa sicuramente la prima e conseguenze inevitabili di essa le altre).
  14. Posto che la descrizione delle modalità del sinistro e dell’apporto causale della condotta della vittima conduce alla qui insindacabile, appunto perché fondata su apprezzamenti di fatto (e tutt’altro che apodittici o manifestamente arbitrari), conclusione (v. pag. 11 della qui gravata sentenza, secondo periodo) della possibile idoneità di una maggiore resistenza del guard-rail a ridurre i danni, deve allora aversi per non ulteriormente revocabile in dubbio, in questa sede, che l’evento non avrebbe potuto comunque essere impedito, ma, a tutto concedere, che le sue conseguenze avrebbero potuto essere di minore gravità.
  15. Su questa premessa, non può rientrare nel concetto di conseguenza immediata e diretta il mancato avvera mento di un’evenienza più favorevole per chi risulta danneggiato: in generale, invero, poiché da una situazione o da un evento può dipanarsi o dipartirsi un ampio – se non potenzialmente indefinito – ventaglio di serie conseguenze tra loro alternative, accomunate soltanto all’origine e diversificate dall’interazione successiva di eventi differenti ed incidenti in senso e con effetto diversi, che lo sviluppo potenziale di quelle si sia manifestato o concentrato in una sola particolare tra esse con esclusione delle altre non significa affatto che l’evento che ha determinato la serie causale effettivamente verificatasi sia stata la causa della mancata verificazione delle alternative.
  16. Pertanto, la pretesa del S.L. non può trovare considerazione, con conseguente rigetto del suo secondo motivo di ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: «una volta verificatosi un evento dannoso ricostruito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, come causalmente ascrivibile pure alla condotta colposa del danneggiato, non può essere presa in considerazione, quale evenienza non impedita e tanto meno al fine di una sua diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella effettivamente verificatasi in concreto, quale un minore od un assente grado di colpa in capo al responsabile».
  17. Può ora passarsi alla disamina del terzo motivo, il quale è però inammissibile in ordine a ciascuno dei profili prospettati.
  18. In primo luogo, esso è inammissibile quanto alla doglianza di inadeguatezza della riliquidazione, atteso intanto il richiamo alla struttura del punto reso oggetto delle cosiddette tabelle milanesi applicate alla specie, come adeguatamente comprensivo pure del danno una volta definito morale, ma comunque in virtù del carattere equitativo della sua liquidazione, espressamente richiamato dalla corte di appello anche per il risarcimento dell’inabilità temporanea e comunque essendosi essa mantenuta, con sufficiente indicazione del criterio, all’interno del range o intervallo previsto.
  19. In secondo luogo, il motivo in esame è inammissibile quanto alle contestazioni fondate sulla C.T.U. o rivolte contro la medesima, risultando – nei limiti in cui esse possano ancora rilevare in questa sede dopo la già ricordata riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e sempre ammesso che le critiche siano state tempestivamente rivolte al giudice del merito – comunque violati i principi ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 08/06/2011, n. 12532; Cass. 17/07/2014, n. 16368; Cass. 03/06/2016, n. 11482; Cass. Ord. 19427 del 2017), per la quale « in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di aver rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, … almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità».
  20. Infine, il quarto motivo è di per sé inammissibile, perché non prospetta un vizio della gravata sentenza in ordine al capo sulle spese in quanto tale, quale derivante da un’erronea applicazione del principio della soccombenza, ma solo la pretesa infondatezza della premessa o del presupposto, cioè della soccombenza: e quindi involge impropriamente l’ingiustizia derivata dall’assetto complessivo della decisione sul merito, con la qual cosa risultano implicitamente ammesse l’intrinseca coerenza e legittimità della conclusione sul punto da parte della corte territoriale.
  21. Il ricorso, inammissibili i motivi diversi dal secondo ed infondato quest’ultimo, va perciò rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguire la soccombenza.
  22. Infine, deve darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati nin euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Pertanto la corte ritiene il ricorso infondato.

Ricorso rigettato.

Così deciso in Roma il 16/11/2017

Il Presidente

Sergio Di Amato

Il Funzionario Giudiziario

Francesco Catania