Incidente stradale criteri per LA definizione DELLE responsabilità
Incidente stradale
Riassunto sentenza n° 16874/2016 del 10/08/16
Una recente sentenza di Cassazione che ha approfondito la rilevanza dei criteri di accertamento della responsabilità in caso di incidente stradale previsti nel Regolamento attuativo del codice delle assicurazioni,
La pronuncia n. 16874/2016 del 10/08/16 della Cassazione ha affrontato un tema controverso afferente alla rilevanza e la cogenza dei criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri e delle loro dinamiche introdotti con l’allegato a) del D.p.r. del 18/07/06 n. 254.
Quest’ultimo è il Regolamento attuativo del Nuovo Codice delle Assicurazioni e prevede espressamente, all’art. 12, che l’assicuratore della vittima dell’incidente stradale (l’impresa gestionaria) adotti le proprie determinazioni, in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri – volti a dipanare le incertezze sulla ripartizione delle colpe – previsti proprio dal suddetto allegato e ciò in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti nell’ambito dell’RCauto.
Tutti i cultori della materia, nonché gli operatori assidui del settore, sanno che tale allegato elenca una serie di potenziali dinamiche (tra le più ricorrenti) di incidentistica stradale. Si tratta, in altre parole, di una sorta di specchietto o matrice, che dir si voglia, con funzioni di empirico supporto ai patrocinatori di un danneggiato e a coloro che sono deputati a liquidare il danno in nome e per conto delle compagnie di assicurazione. Esso, insomma – in ossequio alla compulsiva necessità di fornire risposte pronta cassa e just in time tipica dell’epoca odierna – dovrebbe permettere di stabilire, a colpo d’occhio e con irriflessiva reattività, a chi vada attribuita la responsabilità totale o parziale di un incidente stradale e in quale misura percentuale (cioè se in termini di esclusività ovvero di concorsualità).
Ebbene, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha espressamente statuito che la tabella in oggetto non ha alcun valore vincolante per il giudice ma, piuttosto, un mero rilievo sussidiario a buon pro di chi si trovi a gestire, in sede stragiudiziale, una trattativa e avverta il bisogno di orientarsi nella selezione delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti e nella ripartizione dei rispettivi livelli di responsabilità.
Un tanto si desume, secondo la Cassazione, almeno da tre fattori dirimenti: 1) l’art. 12 del Regolamento citato (D.p.r. 18/07/06 n. 254) non stabilisce affatto che la responsabilità civile, in un sinistro stradale, debba essere accertata sempre e comunque coi criteri dell’allegato: detta norma si limita, infatti, a consentire all’impresa gestionaria di fare generico riferimento – nell’adozione delle proprie determinazioni – allo strumento testé menzionato; 2) l’art. 12 è una fonte di rango secondario, in quanto regolamentare, e pertanto non può derogare alle norme di rango primario quali sono, a tutti gli effetti, gli artt. 1227 e 2043 del Codice Civile; 3) motivi di ratio (cioè di ragionevole intenzione del legislatore, desumibile dalla regola di cui trattasi) inducono preferibilmente a ritenere che l’istituzione del risarcimento diretto ha avuto la precipua funzione di agevolare la procedura stragiudiziale, ma non certo quella di limitare, o addirittura conculcare, il principio fondamentale del libero convincimento degli organi giudicanti.