Fondo garanzia vittime della strada,
pedone investito veicolo non identificato Riassunto Sentenza
Sentenza della III sezione civile della corte di Cassazione in merito al comportamento del pedone investito da un veicolo non identificato e la sua possibilità di risarcimento.
Questo caso ci permette di aprire una parentesi riguardante il Fondo garanzia vittime della strada.
il Fondo garanzia vittime della strada un istituto controllato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con rappresentanti anche del Ministero Dell’Economia e delle Finanze, dell’IVass, del Consap, delle assicurazioni e dei consumatori.
Il Fondo garanzia vittime della strada interviene solo nei casi di veicoli e natanti non identificati non assicurati, oppure in caso di veicoli e natanti assicurati con compagnie assicurative in Liquidazione coatta amministrativa, un altra tipologia di casistiche in cui interviene il Fondo garanzia vittime della strada e nel caso di natanti o veicoli rubati e messi in circolazione senza il consenso del proprietario.
“Questo giudice di legittimità ha già stabilito {ex plurimis: Cass., n. 24449/2005) che in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strade il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto.
È stato anche precisato che la norma citata prevede una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”.