Danno patrimoniale NON riconosciuto ad una casalinga
Secondo la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 11 novembre 2011, n. 23573, è anch’esso suscettibile di valutazione economica, per cui alla casalinga che subisce un infortunio stradale deve essere risarcito non solo il danno biologico, ma anche quello patrimoniale per l’impossibilità di provvedere alle mansioni domestiche, purché dimostri il concreto pregiudizio alla sua capacità lavorativa.
Il caso riguardava una casalinga coinvolta in un incidente stradale, la quale aveva proposto ricorso per Cassazione non avendo ottenuto l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa nei precedenti gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha quindi stabilito che la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa non è una conseguenza automatica delle lesioni personali, in quanto è necessario verificare in concreto “la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima”. (Cass. civile, Sez. III, sentenza 24 febbraio 2011, n. 4493).
La riduzione della capacità lavorativa subita dalla casalinga rientra tra le ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico (Cass. civile, Sez. III, sentenza 13 luglio 2010, 16392). Pertanto
l’onere di provare come la lesione della salute determini una riduzione della capacità lavorativa, impedendo o rendendo più gravoso lo svolgimento del lavoro domestico, graverà su chi sostiene
l’esistenza di tale danno e, quindi, nel caso in cui non dovesse essere fornita alcuna dimostrazione in tal senso, la richiesta di liquidazione di detto danno non sarà ammissibile.
Per meglio comprendere:
Il danno patrimoniale è diviso in due categorie principali: danno emergente e lucro cessante.
Il danno emergente è una perdita economica immediata, es: danno all’auto, danno ad un immobile praticamente tutti i danni per i quali il danneggiato dovrà intaccare il suo patrimonio economico al fine di ripristinare la “cosa”, come prima del danneggiamento.
Facente parte del danno patrimoniale è anche il lucro cessante; danno economico protratto nel tempo ovvero mancato guadagno, il quale può essere temporaneo o permanente ed è dovuto dalla capacità lavorativa del soggetto.
Nel caso sopra descritto la casalinga avrebbe dovuto dimostrare il danno patrimoniale mediante l’impossibilità a svolgere le faccende domestiche, meglio se dimostrando l’esborso economico per pagare altro soggetto a svolgere le mansioni domestiche.