Danno non patrimoniale Sentenza conclusione due compagnie condannate

Danno importante a persona investita,
due compagnie condannate per lite temeraria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice unico, dott. Alessio Liberati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile I grado, iscritta al n° 3234/2011 del Tribunale
di Tivoli, trattenuta in decisione all’udienza del 9.9.2015 con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.
ATTORE
nei confronti di
CONVENUTO CONTUMACE
             spa, in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
CONVENUTO
CONVENUTO CONTUMACE
rappresentata e difesa dall’avv.
CONVENUTO
avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Le parti hanno concluso come da verbale.

FATTO E DIRITTO
DINAMICA DEL SINISTRO
Gli atti di causa hanno dimostrato che il                    , mentre attraversava la carreggiata in via Tiburtina km 17.700 in tratto privo di strisce pedonali in data 13.6.2007, è stato investito dalla Fiat Punto tg.              Assicurata               (confluita in                        ) che procedeva ad elevata velocità (certamente non adeguata alla situazione di assenza di illuminazione).
A seguito della brusca frenata altra vettura che sopraggiungeva, l’Audi A4 tg              assicurata                , colpiva la vettura già incidentata spingendola a salire sulla vittima con la scocca.
Tale ricostruzione è stata confermata dal CTU, il quale ha evidenziato peraltro, la limitata incidenza nella lesione subita a carico della seconda vettura (Audi A4), che il giudice ritiene di dover quantificare nel 5% di responsabilità.
Soccorso con urgenza il sig.                     è stato sottoposto ad intervento chirurgico e ad una lunga riabilitazione.
L’assicurazione è stata condannata a corrispondere una provvisionale di euro 4.000,00.

SULLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE ASSICURATIVO
Alla luce della istruttoria svolta in giudizio, in particolare dai dati deducibili dai predetti documenti – pienamente compatibili – può quindi ritenersi provato che la causa eziologica del sinistro sia da rinvenire nella responsabilità del conducente sig.ra                che procedeva a velocità non adeguata ed investiva la vittima che attraversava la carreggiata. Solo in un secondo momento, e con ruolo marginale, il conducente             tamponava la vettura incidentata e cagionava la salita di questa sulla vittima, con la scocca.
Ne consegue che è provato che le assicurazioni adite (titolari del contratto assicurativo con i proprietari delle vetture) vadano materialmente condannate al risarcimento del danno in favore dell’attore, stante la operatività della clausola di manleva.
SUI DANNI PATRIMONIALI
Le spese mediche sono state stimate approssimativamente in euro 3.000,00 dal CTU, in ragione degli interventi che dovrà subire.
Danno biologico
La CTU medica ha riscontrato “esiti di trauma cranico facciale con frattura dei due incisivi inferiori mediali ed incisivo superiore mediale destro con cicatrice vestibolare labbro inferiore. Esiti di pregressa lesione epatica trattata chirurgicamente. Esiti di contusione polmonare e di fratture anteriore della costa VI e VII sinistra. Esiti di frattura pluriframmentata del femore destro trattato chirurgicamente con riduzione e sintesi mediante chiodo endomidollare, consistenti in limitazione dei gradi estremi della coxo-femorale e cicatrici chirurgiche.”
Alla luce della copiosa documentazione il CTU, ha ritenuto – con valutazione che il giudice ritiene di condividere in ragione della coerenza con la documentazione del pronto soccorso e con le certificazioni successive – che l’attore ha riportato un danno biologico temporaneo

  1. Assoluto per giorni 90;
  2. Parziale al 50% per giorni 30
    che in base alle tabelle del Tribunale di Milano vanno liquidati complessivamente nella somma che si indicherà appresso.
    Il danno biologico permanente è stato invece quantificato in 30% punti percentuali, pari, per un soggetto di anni 32 al momento del sinistro, ad euro
    Calcolo Danno Non PatrimonialeTabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014
Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 30%
Punto base non patrimoniale Euro 6.130,30
Punto base I.T.T. Euro 96,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno risarcibile Euro 155.403,00
Aumento personalizzato max 29%) Euro 200.470,00
Invalidità temporanea totale Euro 8.640,00
Invalidità temporanea parziale al 75% Euro 0,00
Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 1.440,00
Invalidità temporanea parziale al 25% Euro 0,00
Danno biologico temporaneo Euro 10.080,00
Spese mediche Euro 3.000,00
Altre spese Euro 0,00
TOTALE EURO 168.383,00
Totale con personalizzazione massima Euro 213.550,00

Si ritiene di applicare la personalizzazione massima, alla luce della concreta lesione riscontrata.
SUL DANNO ALLA CAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento di danno da deminutio della capacità lavorativa specifica, non essendo stata provata.
SULLA CONDANNA ALLE SPESE
Vanno poste le spese di CTU definitivamente a carico delle assicurazioni costituite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidata nella misura indicata in dispositivo (che vengono liquidate nella misura massima, posta la complessità del giudizio ed il valore vicino al massimale massimo).
Devono inoltre essere condannate le compagnie assicuratrici al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria, in quanto è evidente che hanno resistito in giudizio senza aver liquidato il danno che, stante le competenze della compagnia, certamente era ben nota alla parte. Nella rappresentazione dei fatti, inoltre, hanno enfatizzato elementi del tutto trascurabili o addirittura equivoci (è sufficiente pensare che la strada non era dotata di strisce pedonali, sicchè non ha attraversato “al di fuori di strisce pedonali” ma in “assenza delle stesse”). Infine, lo status di straniero senza fissa dimora (come inizialmente dichiarato al P.S.) è notoriamente elemento che gioca a sfavore della vittima, come certamente noto alle compagnie assicuratrici, che difficilmente avrà accesso alla giustizia. Per tale ragione si stima equo condannare ogni compagnia assicuratrice a pagare una somma pari al quadruplo delle spese legali, in favore di parte attrice, ex art. 96 u.c. cpc. Del resto l’istituto delle spese aggravate è strumento finalizzato a disincentivare le cause defatigato rie e strumentali e deve essere parametrato alla capacità ed alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che la parte colposamente resistente vanta nei confronti dell’avente ragione. In proposito non può sottacersi l’esistenza di un enorme contenzioso (che rallenta ulteriormente la giustizia) che vede soccombenti le compagnie assicuratrici e che è generato – con tutta evidenza –da intenti degafigatori delle compagnie stesse, nel palese tentativo di indurre le parti ad accettare le somme inferiori al dovuto in tempo brevi o, al contrario, dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia e, non da ultimo, al rischio di errori processuali. La tolleranza di tali comportamenti si tradurrebbe, inevitabilmente, in un vantaggio economico che, in un’ottica imprenditoriale, è destinato sempre e comunque ad alimentare il contenzioso, stante gli evidenti vantaggi che per l’impresa assicurativa ne derivano.
Va in proposito rammentato che tale somma, non essendo tecnicamente una spesa processuale, compete direttamente alla parte e non al difensore.

PQM
 Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice unico, dott. Alessio Liberati, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede
accoglie la domanda dell’attore, accerta la responsabilità di entrambi i conducenti, rispettivamente                nella misura del 5% e                                   nella misura del 95%, e condanna la assicurazione adita                             spa (nella misura del 95%) e                                   spa (nella misura del 5%) in ragione della accertata responsabilità del sinistro, al risarcimento del danno per l’incidente occorso;
condanna conseguentemente l’Assicurazione assicurazione adita                    spa (nella misura del 95%) e                                   spa (nella misura del 5%) al pagamento dei danni non patrimoniali in favore di parte attrice per l’importo complessivo di euro 213.550,00,
oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo; da tale somma andrà detratta la somma già corrisposta in giudizio di euro 40.000,00.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle assicurazioni costituite nella misura del 5% (                                 ) e del 95% (                         condanna entrambe le compagnie assicuratrici, in solido, al pagamento delle spese di giudizio da rifondere in favore della parte attrice, direttamente a mani dell’avv.                          che si dichiara antistatario – per l’importo di euro 25.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Spese compensate tra le altre parti.
Condanna entrambe le compagnie assicuratrici al pagamento ex art. 96 uc cpc delle spese di giudizio da rifondere in favore della parte attrice, direttamente al sig.                                 per un importo per ciascuna assicurazione pari al quadruplo delle spese processuali.

Tivoli 7.12.2015

Il Giudice unico

Dott. Alessio Liberati

danno