Compagnie assicuratrici condannate a pagare il quadruplo delle spese legali
Vi segnaliamo questa “sentenza esemplare” del Tribunale di Tivoli, che ha condannato due compagnie di assicurazioni a pagare al danneggiato ciascuna un importo pari a quattro volte il valore delle spese processuali in quanto si erano ostinate a resistere in giudizio senza averne alcuna reale motivazione, oltre al risarcimento spettante per il danno subìto. Per quanto previsto dall’art. 96 del Codice di Procedura Civile il giudice può decidere questa misura sanzionatoriaproprio per punire la temerarietà del comportamento assunto dalla compagnia, volto evidentemente a fardesistere il danneggiato dal procedere con l’azione civile. Nel caso di specie un pedone veniva investito sulle strisce pedonali da un primo veicolo, a sua volta in un secondo momento e sospinto nuovamente sul pedone già a terra.
La vittima ha ottenuto un risarcimento di oltre 213 mila euro per il grave danno subìto, ma soltanto a seguito dell’esperimento dell’azione civile in quanto le compagnie chiamate in causa (la prima in riferimento al primo
investitore, con responsabilità al 95% sull’accaduto, la seconda in riferimento al secondo con responsabilità per il
restante 5%) resistevano in giudizio senza alcuna valida motivazione e senza liquidare il danno che – stanti le
rispettive competenze – era certamente ben noto alle parti”, enfatizzando invece “elementi del tutto trascurabili o
addirittura equivoci”, per di più nei confronti di uno straniero senza fissa dimora, il cui status “è notoriamente elemento che gioca a sfavore della vittima, come certamente noto alle compagnie assicuratrici, che difficilmente avrà accesso alla giustizia”. Per questi motivi, il tribunale ha ritenuto equo condannare “ogni compagnia assicuratrice a pagare una somma pari al quadruplo delle spese legali, in favore di parte attrice ex art. 96 u.c. c.p.c.”. Del resto, l’istituto delle spese aggravate, ha proseguito il giudice, è finalizzato “a disincentivare le cause defatigatorie e strumentali e deve essere parametrato alla capacità ed alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che parte colposamente resistente vanta nel confronti dell’avente ragione” E in questo senso non può sottacersi, ha puntualizzato il tribunale, “l’esistenza di un enorme contenzioso (che rallenta ulteriormente la giustizia) che vede soccombenti le compagnie assicuratrici e che è generato da intenti defatigatori delle compagnie assicuratrici stesse, nel palese tentativo di indurre le parti ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi o, al contrario, dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia e, non da ultimo, al rischio di errori processuali». Comportamenti ha concluso il giudice di Tivoli che non possono certo essere tollerati, in quanto ciò “si tradurrebbe, inevitabilmente, in un vantaggio economico che, in un’ottica imprenditoriale, è destinato sempre e comunque ad alimentare il contenzioso, stanti gli evidenti vantaggi che per l’impresa assicurativa ne derivano”. Per cui, assicurazioni condannate a pagare una somma pari a quattro volte le spese legali, che, ricorda in ultimo il giudice, “non essendo tecnicamente una spesa processuale, compete direttamente alla parte e non al difensore”.