Patente speciale
Mancanza degli appositi ausili alla guida non equivale a guida senza patente.
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6403, ha rigettato il ricorso avanzato da una Compagnia di assicurazioni, condannata dai giudici di appello a risarcire i danni subiti dai terzi trasportati, (passeggeri), di una autovettura in occasione di un incidente stradale; sinistro stradale cagionato dal conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, deceduto nel sinistro. Il fatto che, nella circostanza, l’auto fosse risultata priva del necessario adattamento tecnico, di ausilio alla guida, in questo caso e anche nei casi in cui il conducente sia un individuo diversamente abile, nonostante la mancanza di ausilio tecnico nell’equipaggiamento in dotazione all’auto in oggetto, non è stato ritenuto determinante al fine di escludere la operatività della copertura assicurativa.
La compagnia di assicurazione riteneva che la garanzia assicurativa non operasse poiché il disabile guidava una vettura non provvista degli specifici adattamenti tecnici, indicati sulla patente del conducente stesso, ritenendo che la guida di un’autovettura non idonea alle condizioni della persona diversamente abile poteva essere equiparata ad una guida senza patente.
Tale equiparazione non può essere considerata valida secondo la Corte di Cassazione, poiché la circostanza che il conducente, mettendosi alla guida di un veicolo non adattato alle proprie condizioni di handicap non rispettando così specifiche cautele e prescrizioni riportate nel titolo di guida, non può essere considerata una guida senza licenza di guida..
Il codice della strada, nell’articolo 125, comma 4, sottolinea che in tali casi va applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria, mentre non è previsto il ritiro della patente di guida. Proprio per questo motivo la situazione specifica non può essere equiparata ad un caso di guida senza permesso di guida.
Ne consegue che i passeggeri hanno alla fine ottenuto il risarcimento dei propri danni subiti.
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