CORRESPONSABILITÀ SCOOTER AUTO CAUSA L’ALTA VELOCITÀ DELLO SCOOTER
Concorso di colpa
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE 3
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso 34370-2019 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliato a (OMISSIS) presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
- Ricorrente –
- Contro
(OMISSIS) assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende:
Controricorrente –
Contro
(OMISSIS)
Intimato –
Avverso la sentenza numero 1221/2019 nella CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore dott. Stefano Giàime Guizzi.
Ritenuto in fatto
che AC ricorre, sulla base di due motivi, per la Cassazione della sentenza numero 1221/19, dell’11 aprile 2019, Della Corte di appello di Bologna, che rigettando il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza numero 4123/09, dell’8 settembre 2009, del tribunale di Bologna –Che ha confermato integralmente la pronuncia del primo giudice che, riconoscendo una corresponsabilità del medesimo c, nella misura del 25%, nella causazione del sinistro stradale in cui rimase vittima, ha condannato Dm e la società di assicurazioni SPA, oggi X assicurazioni SPA a risarcire dall’odierno ricorrente i danni subiti, liquidati nella misura di € 42.180,96;
Che in punto di fatto, il ricorrente riferisce che, in data 14 luglio 2003, alle 09:30, un’autovettura di proprietà e condotta da M (assicurata per la RCA dalla società y assicurazioni SPA, poi divenuta y assicurazione spa e infine divenuta x assicurazioni SPA), giunta all’intersezione tra via dell’Unione e via via Vinazzetti, omettendo di dare la dovuta precedenza allo scooter condotto da esso C, collideva con lo stesso, provocandone la rovinosa caduta a terra;
che avendo il medesimo C riportato lesioni personali, adiva il tribunale di Bologna per conseguire dal M e dalla società Y assicurazioni il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro;
che il primo giudice, come detto, riconosciuta la corresponsabilità C nella causazione dell’incidente, in misura del 25%, accoglieva la domanda di risarcimento nei limiti sopra indicati, con decisione confermata dal giudice di appello, che nella contumacia del M, essendosi costituita la sola X Assicurazioni SPA rigettava il gravame esperito dal già attore;
che avverso la sentenza della Corte felsinea il C ricorre per Cassazione, sulla base come detto di due motivi;
che il primo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360, comma 1, N.3) 3 cod. Proc. Civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 2697, 2727 e 2729 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concorso di responsabilità di esso C nella causazione del sinistro fosse da attribuire alla elevata velocità di guida dello scooter condotto;
che in particolare, si contesta il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte territoriale per giungere a tale conclusione, avendo essa valorizzato tre elementi: lo stato dei luoghi, tale da permettere a chi (come il C) provenisse da via dell’Unione di avvedersi, in tempo utile, della presenza di un’autovettura proveniente da via VINAZZETTI; l’assenza virgola in prossimità del luogo di collisione tra i due mezzi virgola di tracce di frenata del motoveicolo; il punto d’impatto dei veicoli e di in particolare il fatto che l’urto fosse avvenuto tra affiancata a destra anteriore della vettura e la parte anteriore del motociclo; corresponsabilità
che ad avviso del ricorrente “l’affermazione del nesso di consequenzialità”, tra i tre fatti noti sopra illustrati ed il fatto ignoto desunto (ovvero, l’eccessiva velocità dello scooter), “non risponde ai criteri logici di precisione, gravità e concordanza che consentono di affermare” hai sensi dell’art. 2729 cod. CIV; “una reale inferenza probabilistica tra i fatti noti e il fatto ignoto”;
che in particolare, secondo il ricorrente, l’assenza di tracce di frenata sull’asfalto di via dell’Unione attesterebbe esclusivamente che il conducente del motoveicolo non fu in grado di arrestare per tempo il mezzo ed evitare l’impatto con l’autovettura, mentre, a sua volta, la circostanza che è la collisione si sia prodotta tra la fiancata anteriore destra dell’autovettura e la parte anteriore del motociclo, deporrebbe solo per il fatto dell’avvenuto scontro tra gli automezzi, ma non dimostra né che il motociclo abbia impattato sulla autovettura, né che al verificarsi dello scontro abbia concorso l’elevata velocità del primo, così come, infine la peculiare conformazione dello Stato dei luoghi non significa necessariamente che, in presenza di un’omessa precedenza di un autoveicolo proveniente da via VINAZZETTI, chi giungesse da via dell’Unione potesse evitare l’urto anche tenendo una velocità non elevata;
che il secondo motivo denuncia sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3), cod. Proc. Civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1223 cod. civ.;
Che in questo caso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di escludere la risarcibilità del danno patrimoniale, e ciò sul presupposto che la documentazione prodotta fosse assolutamente inidonea a provare una ridotta diminuzione del reddito in conseguenza del sinistro, essendo insufficiente allo scopo “l’indicazione da parte del CTU della stratta percentuale di invalidità sulle capacità lavorativa specifica”, dovendo il danneggiato fornire “prova certe rigorosa dell’incidenza sul reddito dell’invalidità indicata”;
che tale prova, secondo la Corte territoriale non poteva dirsi raggiunta “in ragione di due sole denunce dei redditi (una precedente l’altra successiva l’anno del sinistro), la cui inidoneità probatoria discende dal fatto che l’attività lavorativa cui si riferiscono è svolta in regime di libera professione ed è notoriamente in costante nel tempo”, essendo, infatti,” soggetta virgola di per sé, ad oscillazione mutamenti da un anno d’imposta all’altro”, sicché” l’unica dichiarazione fiscale precedente a sinistro e virgola in quanto isolata, insufficiente a dimostrare che reddito in essa indicato si fosse stabilizzato”; corresponsabilità
che, per contro il ricorrente assume di non essersi limitato ad asserire, sulla scorta dell’elaborato peritale, di aver subito un danno alla capacità di produrre reddito, ma di aver fornito la prova documentale di tale pregiudizio e in particolare virgola di aver dimostrato la contrazione donne dei redditi; corresponsabilità
che ha resistito l’impugnazione con controricorso la società X assicurazioni chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o rigettato tenendo ad una non consentita rivalutazione del merito del giudizio:
che la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. Civ., è stata ritualmente comunicata tra le parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020; corresponsabilità
che la controricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate nel contro ricorso.
considerata e non tutte le loro insieme o meglio nella loro interazione sia idonea a consentire la prova del fatto ignoto;
che questa Corte per contro ha sottolineato come la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. Presupponga un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio dai quali inferire quello ignoto che riconosca ad essi efficace probatoria, quand’anche singolarmente sforniti di valenza iniziarla se risultino in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale ovvero accertandone la pregnanza conclusiva (Cass. sez. Lav. Ord. 16 luglio 2018 n. 18822, corresponsabilità
- se 649915-01), e ciò in quanto la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabile probabile l’esistenza del fatto da provare (Cass. Sez. 3, Sent. 13 marzo 2014, n 5787, RV. 630512-01); corresponsabilità
Che ragionamento presuntivo, per vero, costituisce un iter logico che non è un risalire all’indietro, ma piuttosto un procedere in avanti verso un’ipotesi da verificare ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell’indifferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo (così in motivazione Cass. Sez. 3, Sent. 22 giugno 2020, n. 1218, non massimata sul punto; sul carattere inferenziale del ragionamento presuntivo si vedano anche da ultimo è tra le innumerevoli Cass. sez. 5, sent. 5 giugno 2019 numero 15454, RV. 654 383- 0 1; Cass. Sez. 6-2, ord. 291 del gennaio 2019, n. 2482, RV. 652.386- 0 2); corresponsabilità
che ha sì fatto modus operandi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha preso le mosse da rilievo non contestato dall’odierno ricorrente che la conformazione dello Stato dei luoghi teatro del sinistro permetteva il conducente del veicolo che procedeva lungo via dell’Unione (ovvero, l’odierno ricorrente) di avvistare con anticipo la vettura proveniente da via Vinazzetti su tale premessa fondando un ragionamento presuntivo che attraverso la constatazione dapprima dell’assenza di tracce di frenata del motociclo del C in prossimità del punto di impatto tra i due veicoli nonché di seguito dell’avvenuta collisione dalla parte anteriore dello scooter con la fiancata destra anteriore della vettura antagonista si è concluso nel senso che l’elevata velocità del primo avesse contribuito nella misura del 25% alla causazione dell’incidente, giacché se il ciclomotorista avesse tenuto una velocità moderata sarebbe stato in condizioni quantomeno di tentare una frenata. che tale ragionamento inferenziale resiste alla critica del ricorrente, che ne censura il primo passaggio sul rilievo non fondato che la possibilità di avvistamento del veicolo antagonista non significa necessariamente che esso C potesse evitare l’impatto anche tenendo una velocità non elevata. che si fatta doglianza sottende invero una nozione di gravità dell’indizio che non risponde alla definizione datane da questa Corte, secondo cui la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di qualche “lex artis” esprimendo nient’altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B non essendo invece condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia certa così Cass. Sez. 3, sent. N. 19 485 del 2017 cit., come invece mostra di ritenere il ricorrente. corresponsabilità
Che infatti per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (secondo quanto reputa viceversa il ricorrente nell’affermare che la possibilità di avvistamento del veicolo antagonista da parte di esso C non significa necessariamente che gli potesse evitare l’impatto anche tenendo una velocità non elevata, essendo invece sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sul id quod perlumque accidit, così Cass. Sez. 3 Sent. n. 17457 del 2007, cit. In senso analogo più recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, e ne. 652.361- 0 1, Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2011, n. 22656, R di punto 619955- 0 1. corresponsabilità
Che d’altra parte, anche la valorizzazione delle ulteriori circostanze apprezzate dalla Corte felsinea si sottrae la censura del ricorrente risultando le stesse precise e concordanti. corresponsabilità
che la precisione, nuovamente esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso mentre non lasci spazio, sempre a livello della probabilità (e dunque anche in questo caso non della certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti, così come la concordanza individua un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto cioè di per sé considerato come invece gli altri due elementi bensì in modo relativo cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori volendo esprimere l’idea che intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori che peraltro possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi (così nuovamente Cass. Sez. tre, sent. 19.485 del 2017 cit.). corresponsabilità
Che per concludere la disamina del primo motivo di ricorso neppure può sottacersi il fatto sottovalutato invece del ricorrente nell’insistere sul carattere assorbente che avrebbe avuto la violazione dell’obbligo di dare precedenza riscontrata a carico del M. corresponsabilità
Che sussistendo nel caso di specie, un’ipotesi di scontro tra veicoli, la stessa andava astrattamente ricondotta alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 2054 cod. civ., norma che contempla un’ipotesi di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, in presenza della quale l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 settembre2013, n. 21130, Rv. 628631-01.
Che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato risarcimento del danno patrimoniale risulta in parte inammissibile e in parte non fondato. corresponsabilità
Che quanto alla censura che evoca l’art. 2697 cod. civ., l’esito dell’inammissibilità deriva dall’applicazione del principio secondo cui la violazione di tale norma, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. Civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costituitivi ed eccezioni (così da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), evenienza, quella appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando invece inteso che laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto nelle proposte delle parti essa può essere fatta valere sensi del numero 5 del medesimo art. 360 (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, RV. 626907- 0 1), ovviamente entro i limiti ristretti del nuovo suo testo (Cass. Sez. 3, ord. 13395 del 2018, cit.);
che ciò è quanto in definitiva il ricorrente lamenta nell’ipotizzare la violazione dell’art. 1223 cod. Civ., censura da ritenersi tuttavia non fondata; corresponsabilità
che come rammenta lo stesso ricorrente la menomazione della capacità lavorativa specifica configurando un pregiudizio patrimoniale va ricondotta nell’ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico, sicché il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica virgola non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né conseguentemente una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare in concreto lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa virgola che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (così in motivazione tra le molte Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2016, n. 4673, RV. 639103- 0 1)
che proprio tale dimostrazione in concreto della diminuzione del reddito è mancata, secondo la sentenza impugnata nel caso di specie avendo la Corte territoriale ritenuto l’uopo insufficiente la produzione di due sole denunce dei redditi (una precedente l’altra successiva l’anno del sinistro), la cui inidoneità probatoria discende dal fatto che l’attività lavorativa cui si riferiscono è svolta in regime di libera professione ed è notoriamente incostante nel tempo, essendo infatti soggetta di per sé ad oscillazione e mutamenti di imposta all’altro, sicché l’unica dichiarazione fiscale precedente al sinistro e in quanto isolata insufficiente a dimostrare che il reddito in essa indicato si fosse stabilizzato;
che si fatta motivazione deve ritenersi esente da vizi, visto che essa non reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. sez. Un. Sent. 3 novembre 2016, n. 22.232, RV.641526- 01,
nonché più recente Cass. Sez. 6- 5, ord. 23 maggio 2019, numero 13.977, RV. 654145-0), ne risulta affetta da irriducibile contraddittorietà (CFR. Cass. Sez. 3, Sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, RV. 645828- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, RV 650880- 01) o da affermazioni inconciliabili (da ultimo, Cass. Sez. 6 lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16.111, rv. 649628-01), non ricorrendo così le sole evenienze suscettibili di integrare ormai il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 cod. Proc. Civ., nel testo novellato dell’art. 54, comma 1, lett. B), del decreto-legge 7 agosto 2012, 134, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio;
che il ricorso va dunque rigettato; corresponsabilità
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, N. 228-della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo se dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta ricorso condannando AC a rifondere alla X assicurazioni S.P.A. le spese del presente giudizio che liquida in euro 7.900,00, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi dell’art 13, comma 1- quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n 115, nel testo introdotto all’art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, N. 228, La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo se dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma uno- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione il 26 novembre 2020.