Assicuratore utilizzo dei criteri determinanti per l’individuazione delle responsabilità

Assicuratore deve andare oltre le matrici, al fine di stabilire le responsabilità tra le parti in caso di incidente stradale

SENTENZA N. 16874 DEL 10/08/2016

Civile Sent. Sez. 3 Numero 16874 Anno 2016

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 10/08/2016

SENTENZA

Sul ricorso 22125-2013 proposto da:
– OMISSIS – elettivamente domiciliata in Roma, – OMISSIS – presso lo studio dell’avvocato
– OMISSIS – rappresentata e difesa dagli avvocati – OMISSIS – giusta procura in calce al ricorso;                                                                                                                                       – ricorrente –
contro
– OMISSIS –
  – intimati

avverso la sentenza n. 865/2012 del TRIBUNALE di ……………., depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. – OMISSIS – nel 2007 rimase coinvolta in un sinistro stradale. Nel 2008 convenne dinanzi al Giudice di pace di ………….Mario Bernardi e – OMISSIS – (proprietario e conducente del veicolo antagonista) e la – OMISSIS -, assicuratore r.c.a. del veicolo condotto dall’attrice. Ne chiese la condanna in solido al risarcimento del danno.
  2. Il Giudice di pace con sentenza 17.3.2009 n. 291 rigettò la domanda ritenendo non provata l’esistenza del danno.

Il Tribunale di ……………. con sentenza 21.6.2012 n. 865 accolse parzialmente l’appello    di – OMISSIS -, attribuendole una colpa dell’80% nella causazione del sinistro

  1. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da – OMISSIS -, con ricorso fondato su quattro motivi.assicuratore

Nessuno degli intimati si è difeso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il primo motivo di ricorso

1.1.Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c.. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2054 c.c.; 12 d.p.r. 18.7.2006 n. 254.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe violato l’art. 12 d.p.r. 18.7.2006 n.254 (regolamento di esecuzione della procedura di liquidazione c.d. del “risarcimento diretto”, di cui all’art. 149 cod. ass.), perché in base alla tabella ivi allegata nel caso di sinistro causato da veicolo che si immette nel flusso della circolazione la colpa va attribuita al 100% a quest’ultimo.

1.2. Il motivo è infondato.

L’art. 149 del d. lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni) ha istituito la procedura di “risarcimento diretto”, con l’intento di accelerare i tempi di indennizzo delle vittime di sinistri stradali che avessero subito danni di modesta entità.

L’istituto prevede che la vittima sia indennizzata direttamente dal proprio assicuratore, il quale ha diritto di recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile, in misura forfetaria e attraverso una stanza di compensazione.

Nell’introdurre l’istituto, il legislatore delegò all’esecutivo l’emanazione di un regolamento attuativo, il quale prevedesse, tra l’altro, “i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione” (art. 150, comma 1, lettera (a), d.p.r. 18.7.2006 n. 254).

In attuazione di tale delega è stato emanato il d.p.r. 18.7.2006 n. 254, il cui art. 12 stabilisce che l’assicuratore della vittima (c.d. “impresa gestionaria”) “adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all’allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale”.

L’allegato “A” al d.p.r. 254/06, infine, elenca una serie di modalità (le più ricorrenti) con cui due veicoli possono venire a collisione durante la circolazione, indicando per ciascuna di esse se la responsabilità vada ascritta integralmente ad uno dei due ricorrenti, ovvero ripartita tra i due, ed in che misura.
1.3. Le indicazioni contenute nell’Allegato “A” al d.p.r. 254/06 non sono vincolanti per il giudice.

Quelle indicazioni, infatti, rilevano unicamente in sede stragiudiziale, ed allo scopo di consentire all’assicuratore della vittima di rivolgere l’offerta o le altre dichiarazioni di cui all’art. 8 del d.p.r. 254/06.

Tanto si desume:

  • dalla lettera della norma (art.12 del regolamento), la quale non stabilisce affatto che la responsabilità civile scaturente da un sinistro stradale vada accertata sempre e comunque coi criteri di cui all’Allegato “A”, ma si limita a stabilire che quei criteri siano utilizzati dalla sola impresa gestionaria per “adottare le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato”;
  • dalla circostanza che l’art. 12 d.p.r. 254/06, in quanto norma di fonte regolamentare e quindi di rango secondario, non potrebbe derogare agli artt. 1227 e 2043 c.c., norme di rango primario, come invece accadrebbe se ritenesse l’Allegato “A” vincolante anche per il giudice;
  • dalla ratio dell’istituto del risarcimento diretto, che è quella di rendere agevole la procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, ma non quella di limitare il principio di libero convincimento del giudice.
  1. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 145 e 154 cod. strad., per avere il Tribunale attribuito la prevalente responsabilità al conducente favorito dalla precedenza.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, prospetta come violazione di legge un tipico accertamento di fatto (il riparto delle colpe tra i protagonisti di una collisione di autoveicoli). Violazione di legge vi sarebbe potuta essere se, ad esempio, il Tribunale avesse escluso del tutto la colpa del conducente onerato dalla precedenza; ma attribuire al conducente favorito dalla responsabilità una percentuale di colpa, anche prevalente, nella determinazione d’uno scontro veicolare non è statuizione violativa dell’art. 145 o dell’art. 154 cod. strad., pacifico essendo che anche il conducente favorito dalla precedenza, come qualunque altro conducente, ha l’obbligo sia di tenere una condotta di guida sempre improntata alla massima sicurezza (art. 140 cod. strad.), sia di vigilare per prevedere e prevenire le altrui scorrettezze, quando siano agevolmente prevedibili.

  1. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c..

Espone, al riguardo, una tesi così riassumibile:

  • secondo il Tribunale, la sentenza di primo grado avrebbe attribuito a – OMISSIS – una colpa concorrente nella misura dell’80%;
  • sempre secondo il Tribunale, – OMISSIS – aveva impugnato tale statuizione;
  • in realtà, il Giudice di pace non aveva affatto attribuito a – OMISSIS – una colpa dell’80% ed alla controparte il rimanente 20%, ma aveva stabilito esattamente il contrario, né su tale questione era stato proposto appello.

Pertanto il Tribunale, ritenendo proposta una impugnazione non esistente, e confermando una situazione altrettanto inesistente, di fatto aveva riformato in pejus la sentenza di primo grado.
Assicuratore.

  • Il motivo rasenta la temerarietà.

In primo luogo, eventuali incoerenze o contraddittorietà della sentenza di primo grado, là dove ha riportato la misura delle colpe tra i due conducenti coinvolti, si sarebbero dovute far valere con l’appello, e ciò non è stato fatto.

In secondo luogo, l’eventuale svista del giudice d’appello nell’intendere il contenuto della sentenza impugnata costituisce un errore revocatorio, che si sarebbe dovuto far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c..

In terzo luogo, quel che più rileva, la chiara sintassi della sentenza di primo grado non lascia dubbi sul fatto che il giudice di pace abbia inteso attribuire a – OMISSIS – l’80% della responsabilità nella causazione del sinistro, e che di conseguenza il Tribunale – confermando tale situazione – non è affatto incorsa nel vizio di reformatio in pejus.
Assicuratore.

4 Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n.5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe:

  • insufficiente, nella parte in cui ha escluso la rilevanza della deposizione del testimone intimato dall’attrice;
  • illogica nella parte in cui ha ritenuta confessoria la risposta data dall’attrice all’interrogatorio formale.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove compiuto dal giudice di merito.

E tuttavia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perché il giudice abbia valutato le prove in modo diverso da quello preteso dal ricorrente, anche se quest’ultimo sia non implausibile. Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

  1. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

P.q.m. 

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di – OMISSIS – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 aprile 2016