Manutenzione di strada privata a carico del Comune, in quanto ad uso pubblico.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza 3216 07/02/2017
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4775-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1904/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, emessa il 18/12/2013 e depositata il 31/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega Avvocato (OMISSIS)), per i ricorrenti, che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega Avvocato (OMISSIS)), per il controricorrente, che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. Nel 2002 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Foggia il Comune di (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza delle lesioni personali patite a causa d’una caduta, avvenuta mentre percorreva una strada comunale, ed ascritta al carente stato manutentivo di questa.
- Il Tribunale di Foggia accolse la domanda con sentenza n. 846 del 2007. La Corte d’appello di Bari tuttavia con sentenza 31.12.2013 n. 1904 accolse l’appello del Comune e rigetto’ la domanda. La Corte ritenne non provato che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprieta’ comunale.
- La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), deceduta nelle more del giudizio, con ricorso fondato su tre motivi.
- Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la prova che il sinistro avvenne su un tratto di strada di proprieta’ privata.
Il motivo e’ inammissibile: sia perche’ sollecita da questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, sia perche’ in ogni caso al presente giudizio si applica ratione temporis il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, il quale non consente piu’ di censurare in sede di legittimita’ il vizio di “illogica o contraddittoria motivazione”, salvi i casi – qui non ricorrenti – di motivazione totalmente mancante o totalmente incomprensibile.
- Il secondo motivo di ricorso si articola in due diverse censure, ovvero:
(a) l’eccezione con cui il Comune contesto’ che il sinistro fosse avvenuto su una strada comunale era generica.
(b) non spettava alla danneggiata provare la proprieta’ comunale della strada, ma spettava al Comune provare il contrario.
Sotto il primo profilo il motivo e’ infondato, in quanto i presupposti dell’illecito, e quindi anche la proprieta’ della cosa fonte di danno, sono rilevabili anche d’ufficio. Sotto il secondo profilo il motivo e’ infondato, in quanto l’articolo 2051 c.c. solleva il danneggiato dall’onere di provare la colpa del custode, ma non lo solleva dall’onere di provare il rapporto di custodia: e quindi, nel nostro caso, il potere di fatto sull’area ove avvenne l’infortunio.
- Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che, anche ad ammettere che il luogo del sinistro fosse di proprieta’ privata, esso era nondimeno di uso pubblico, sicche’ l’amministrazione comunale aveva comunque l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione. Pertanto, non tenendo conto della colpa scaturente dalla violazione di quest’obbligo, la sentenza impugnata avrebbe violato il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2 e L. n. 2248 del 1865, articolo 22, comma 3.
Il motivo e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ piu’ volte stabilito che l’amministrazione comunale e’ tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che e’ comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (Sez. 3, sentenza n. 23562 del 11/11/2011, Rv. 620514). Infatti il Comune il quale consenta alla collettivita’ per pubblico transito, di un’area di proprieta’ privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilita’ per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima (Se 3, Sentenza n. 7 del 04/01/2010, Rv. 610958).
6.1. Nel caso di specie la Corte d’appello, dopo avere rilevato in la fio che l’area del sinistro era di “uso pubblico” (p. 5, terzo capoverso, della sentenza impugnata), ha rigettato la domanda sul presupposto che quell’area comunque non era di proprieta’ comunale, cosi’ violando i principi che pongono a capo degli enti proprietari di strade l’obbligo di manutenzione.
- L’amministrazione convenuta ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso.
Tale eccezione si fonda sull’assunto che l’originaria attrice e’ deceduta prima della proposizione del gravame, sicche’ la costituzione del suo avvocato nel giudizio di appello sarebbe nulla, e si sarebbe dunque formato il giudicato” (sic) sulle “domande ed eccezioni” proposte col ricorso per cassazione.
Tale eccezione e’ manifestamente fondata: sia perche’ sulla questione della proprieta’ pubblica della strada del sinistro non si e’ formato alcun giudicato; sia perche’ la questione della sussistenza o meno dell’obbligo per il Comune di garantire la sicurezza anche delle aree private di uso pubblico e’ quaestio iuris, sulla quale non puo’ formarsi il giudicato; sia – soprattutto – perche’ le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito il principio della ultrattivita’ del mandato alla morte del cliente (Sez U, sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467, cui per brevita’ si rinvia).
- Si propone pertanto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
- La parte controricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’inammissibilita’ od il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte all’amministrazione controricorrente nella propria memoria.
- Il Comune di ……………… ha precisato, nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., che non ha inteso contestare il principio di ultrattivita’ del mandato, ma che ha inteso denunciare la nullita’ della procura alle liti (formalmente) conferita dalla sig.a (OMISSIS) agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) nel giudizio di appello.
Ha spiegato come la sig.a (OMISSIS) venne a mancare -per ammissione degli odierni ricorrenti – il (OMISSIS), mentre i suoi avvocati si costituirono per essa in appello il 25.11.2008. Da cio’ l’amministrazione comunale trae la conseguenza della nullita’ della costituzione in appello dei suddetti avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS); della inesistenza di tutte le loro argomentazioni difensive svolte in sede di gravame, e di conseguenza della inammissibilita’ del ricorso per cassazione, perche’ vertente su questioni coperte da giudicato.
4.1. Anche cosi’ precisata, l’eccezione resta infondata, per due ragioni. La prima e’ quella gia’ rilevata nella relazione: il Tribunale ritenne sussistente la responsabilita’ del Comune; la Corte d’appello la nego’ a causa della natura privata del suolo ove avvenne l’infortunio; i ricorrenti hanno impugnato tale statuizione.
Dunque la questione della natura privata o pubblica dell’area dove avvenne il sinistro non e’ mai passata in giudicato, perche’ affermata per la prima volta in appello ed impugnata con ricorso per cassazione.
La seconda ragione e’ che in primo grado (OMISSIS) conferi’ mandato agli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) di rappresentarla e difenderla nel giudizio dinanzi al Tribunale “ed in tutte le fasi successive, ivi compreso l’eventuale iridi dio di appello”.
I difensori dell’originaria attrice, pertanto, non avevano bisogno d’una procura ad boe per il giudizio di appello, perche’ quella conferita in primo grado li legittimava a difendere l’assistita anche in sede di gravame.
4.2. Cio’ posto sul piano processualcivilistico, resta il fatto che effettivamente in margine alla comparsa di costituzione e risposta depositata dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) nel giudizio di appello, e datata 25.11.2008, vi e’ una procura alle liti sottoscritta formalmente da (OMISSIS), con firma dichiarata “autentica” da ambo i difensori.
E’ tuttavia incontroverso che a quella data (OMISSIS) era deceduta da quasi tre anni.
Tale circostanza e’ astrattamente idonea ad integrare teoricamente gli estremi di un illecito tanto disciplinare quanto penale: il fatto dunque dovra’ essere segnalato tanto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, ai sensi dell’articolo 331 c.p.p., sia ai Consigli dell’Ordine degli avvocati di Locri (cui e’ iscritto l’avv. (OMISSIS)) e di foggia (cui e’ iscritto l’avv. (OMISSIS)).
4.3. La memoria depositata dal Comune di (OMISSIS) deduce altresi’, quanto al merito dell’impugnazione, che:
– il giudice di merito non ha mai accertato se la strada ove avvenne il fatto fosse di uso pubblico o meno;
– il relativo accertamento costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto;
– conseguentemente, esso non e’ censurabile in sede di legittimita’. Tali deduzioni sono in tesi corrette, ma non pertinenti rispetto al presente giudizio: esse, pertanto, non consentono di rigettare il ricorso. La Corte d’appello di Bari, infatti, ha rigettato la domanda sul presupposto che la vittima pati’ lesioni cadendo su una strada di proprieta’ privata.
I ricorrenti hanno impugnato tale statuizione, deducendo che il Comune ha il dovere di vigilare e manutenere anche le are private aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni.
Tale deduzione e’ sostanzialmente corretta, per le ragioni gia’ indicate dalla relazione preliminare, e sopra trascritte.
Ne consegue che oggetto del terzo motivo di ricorso non e’ una quaestio facci (la proprieta’ privata o pubblica di un’area), ma una quaestio iuris (stabilire se l’obbligo di custodia gravante sull’amministrazione locale si estenda alle aree aperte al pubblico transito ma di proprieta’ privata).
4.4. Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente al terzo motivo. Il giudice di rinvio, nel riesaminare la domanda, si atterra’ al seguente principio di diritto:
E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale ne’ provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprieta’ privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, ne’ provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non e’ di per se’ sufficiente ad escludere la responsabilita’ dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o perle sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.
- Le spese del giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) accoglie il terzo motivo ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione;
(-) manda alla Cancelleria di trasmettere l’allegata denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, per i provvedimenti di rispettiva competenza