Danno con dolo.
Danno con dolo, con una recente ordinanza, la Cassazione si pronuncia sul risarcimento del danno provocato con dolo.
Gli Ermellini hanno chiarito che in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore (rca), la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 cc.
Apriamo una parentesi cosa recita l’art. 1917 del c.c.: In maniera riassuntiva, con questo articolo la compagnia assicuratrice ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato dai danni da lui recati a terzi.
Tale articolo, dunque, non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato ad essere ristorato del danno subito, salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato (danneggiante).
Tale sentenza mette in evidenza la distinzione del rapporto tra assicuratore e assicurato, inerente alla disciplina generale del contratto, dal rapporto tra assicuratore e danneggiato, concernente, invece, l’aspetto pubblicistico.
Nel caso specifico viene accertata l’intenzione dolosa.
L’aspetto peculiare di questa ordinanza, pertanto, è quello di estendere la copertura assicurativa al danno provocato con dolo dal conducente.
Precisiamo che il danno con dolo o colpa grave, può essere intenzionale o provocato da un’azione illecita.
Un esempio usare l’auto per investire intenzionalmente un individuo cercando di arrecargli intenzionalmente delle lesioni fisiche o addirittura la morte.
Le compagnie assicurative nei casi di danno con dolo sono molto reticenti al risarcimento dei danni.
Tali accadimenti hanno dei doppi risvolti; sia quello riguardante il diritto penale sia quello riguardante il diritto civile, in entrambi i casi la cassazione si è espressa favorevole al principio di solidarietà nei confronti del risarcimento ai danneggiati.