Invalidità permanente e accertamenti strumentali

InvaliditÀ permanente e accertamenti strumentali.

Invalidità permanente. Con una recentissima ordinanza la Cassazione torna sulla questione accertamenti strumentali e risarcibilità delle lesioni di lieve entità, quindi, sotto il 9% di IP.

Secondo la Corte gli accertamenti diagnostici strumentali (radiografie, tac, rmn e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini) non sono condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento del risarcimento dell’invalidità permanente a seguito di un sinistro stradale, nonostante le restrizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Cresci Italia” che, com’è noto, ha modificato l’articolo 139, comma secondo, del codice delle assicurazioni private.

Per la Cassazione Civile, con l’importante ordinanza 22066/18, pubblicata l’11 settembre, che si pone in continuità con le due precedenti decisioni 18773/16 e 1272/18, la riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento dell’invalidità permanente risulta vincolato a una verifica delle lesioni strettamente strumentale. Pertanto, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito il principio secondo cui, «deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale». Al giudice del merito, quindi, dovrà essere demandato l’accertamento dell’«invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti e se la stessa possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».
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In altre parole, le assicurazioni non potranno più eccepire l’assenza di esami strumentali con referti per immagini per non liquidare i danni permanenti se gli stessi sono comunque dimostrabili a seguito delle necessarie e rigorose verifiche medico legali che possono riguardare il singolo caso.