Danneggiato cittadino Italiano in bicicletta causa investimento in spagna
Danneggiato causa un investimento ciclista Italiano in Spagna.
Sinistri all’estero: possibile l’azione diretta contro la mandataria (compagnia incaricata in Italia)
La sentenza n. 10124 del 2015 della Corte di Cassazione ha specificato che il mandatario per la liquidazione dei sinistri, figura prevista dall’articolo 152 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), ha la rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile dell’incidente e, pertanto, può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile nei confronti di quest’ultimo. Dunque, in caso di sinistro avvenuto quando ci si trovi al di fuori dei confini nazionali, al ritorno in Italia si può citare in giudizio direttamente il mandatario e non necessariamente la compagnia assicuratrice straniera.
Nel caso che ha portato alla pronuncia della Cassazione l’impresa assicuratrice mandataria aveva sollevato eccezione negando la propria legittimità passiva asserendo che la mandataria avrebbe il solo potere di trattare stragiudizialmente la domanda di risarcimento, non potendo essere convenuta in giudizio. Tesi accolta sia in primo che in secondo grado con conseguente reiezione della domanda del danneggiato (un cittadino italiano che durante un soggiorno in Spagna veniva investito da un’autovettura mentre era alla guida di una bicicletta).
La Corte di Cassazione, presso la quale il danneggiato aveva impugnato la sentenza d’appello, con la pronuncia 10124/2015 determina e configura l’ambito della legittimazione passiva della compagnia mandataria, con ampi richiami al diritto europeo.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che il “mandatario per la liquidazione dei sinistri, di cui all’art. 151 cod. ass., abbia compiti limitati alle trattative stragiudiziali. Il suddetto mandatario, al contrario, nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine, secondo il ricorrente può essere convenuto in giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria italiana competente ratione loci”.
Ritenendo, altresì, errata l’argomentazione della Corte d’Appello secondo la quale il danneggiato avrebbe “la possibilità, invocata invece dalla Corte d’appello, di rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano (art. 153, comma 2, cod. ass.), in quanto tale possibilità sussiste solo nel caso di mancata designazione del mandatario, non nei casi di disaccordo tra quest’ultimo e il danneggiato circa la responsabilità dell’assicurato o l’ammontare del risarcimento”.
La Corte di Cassazione ha accolto in toto le argomentazioni del ricorrente.