Invalidità permanente in caso di lesioni di lieve entità.
Invalidità permanente in caso di lesioni lievi. Con le attuali normative si può stabilire, laddove sia rispettata la criteriologia medico legale riguardante l’art. 139 del marzo 2012. Norma, la quale comprende il supporto delle analisi strumentali e dell’obbiettiva medico legale per verificare oggettivamente il danno arrecato a una persona, causa un sinistro stradale e di conseguenza che vengano soddisfatti i requisiti normativi della (legge 27 del 2012) e Giurisprudenziali, per il riconoscimento dei postumi permanenti .
Un tamponamento di media intensità, può arrecare danni fisici e conseguenze dolorose e quindi anche postumi protratti nel tempo, ad esempio distorsione rachide cervicale, distorsione rachide dorsale, distorsione rachide lombare, contratture, le quali algie possono perdurare per un lungo periodo.
Un tamponamento può provocare lesioni che possono dare invalidità permanente. In questo caso, in sentenza, vengono ampiamente descritte le motivazioni che hanno portato il giudice a pronunciarsi, riconoscendo un invalidità permanente pari al 2%, il danno morale, da sempre discusso e quasi mai concesso dalle compagnie assicuratrici e il danno esistenziale, comprese tutte le voci di Invalidità temporanea, in quanto la danneggiata ha dovuto sottoporsi a visite ortopediche, assumere farmaci e inoltre sottoporsi a terapie volte alla riabilitazione. Inoltre in questa sentenza si è tenuto conto dell’inabilità lavorativa, in quanto la nostra assistita si è trovata nell’impossibilità di occuparsi della propria attività lavorativa ed extra lavorativa ed ha trovato difficoltà nel riprende il consueto trend professionale. Il giudice a ritenuto riconoscere gli onorari per tutta l’attività stragiudiziale, la quale non sarebbe stata necessaria se la compagnia assicuratrice avesse avuto un atteggiamento più transattivo e quindi non sarebbero state necessario che la pratica sfociasse in una causa. Cosa molto importante, il giudice esprime che la criteriologia medico-legale di cui alla L. 27/2012 (art. 139 commi 3 ter e 3 quater) è sufficientemente documentata e soddisfatta dalla documentazione presentata.